Ecco il dietro front del Ministero dell’Economia.
Dopo l’articolo di qualche giorno fà intitolato “Dal 1° febbraio ritenuta automatica del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero” eccomi pronto a raccontare come, con un comunicato stampa e un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, il ministero dell’Economia ha stoppato, a meno di 20 giorni dalla sua entrata in vigore, l’obbligo imposto alle banche di applicare alle persone fisiche la ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero.
Le ritenute, nell’intenzione del Ministero, erano da applicare automaticamente a meno che il contribuente non avesse autocertificato che le somme arrivate da oltre confine sul suo conto corrente non avevano alcuna natura di compenso reddituale. Tale ritenuta, ideata in chiave antievasione, è di fatto superata dallo sviluppo degli ultimi giorni dello scambio automatico multilaterale di informazioni sui redditi di fonte estera dei residenti italiani.
Alla base del nuovo obbligo, oggi cancellato anche perchè stava creando più di un dubbio applicativo, c’era l’idea di voler considerare ogni bonifico in ingresso dall’estero e indirizzato a una persona fisica residente, uno “spicchio” dell’imponibile da assoggettare a tassazione, a meno di prova contraria che doveva essere fornita dallo stesso contribuente che avesse ricevuto la somma sul suo conto corrente. Il tutto mirato alla giusta lotta all’evasione.
Come però è stato evidenziato negli ultimi giorni sulle pagine del Sole 24 Ore, l’applicazione delle nuove regole introdotte dal Dl 167/90 e rese operative con il provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell’agenzia dell’Entrate del 18 dicembre scorso stava creando più di un problema operativo, a partire dalla distinzione, da parte degli stessi intermediari finanziari chiamati ad applicare la ritenuta, delle movimentazioni finanziarie escluse dalla ritenuta.
Ecco così il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate che sospende da subito l’operatività della ritenuta del 20% applicata automaticamente dagli intermediari finanziari. Ma non solo questo. Gli acconti eventualmente già trattenuti da banche e istituti di credito (dal 1° febbraio al momento della sospensione della procedura) saranno “rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari”. A motivare la scelta della sospensione della ritenuta del 20% sui bonifici esteri è da ricercare nell’evoluzione del contrasto internazionale alla lotta all’evasione fiscale cross-border. Azione di contrasto che alla luce della forte accelerazione impressa attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (Iga) per lo scambio di informazioni tra gli Usa e gli altri Paesi, “fa ritenere ormai superata” la norma che ha introdotto la ritenuta alla fonte. Le informazioni sui redditi di fonte estera dei residenti italiani, precisa l’Economia, “saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni“.
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