
In particolare, parliamo di equity-based crowdfunding quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. Esistono altri modelli di crowdfunding che dipendono dal tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento.
Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che aiutano l’incontro tra la domanda di finanziamenti da parte di chi promuove progetti e l’offerta di denaro da parte degli utenti. Le piattaforme di crowdfunding si possono distinguere in generaliste, che raccolgono progetti di ogni area di interesse, e verticali o tematiche, specializzate in progetti di particolari settori.
Un esempio è la piattaforma Kickstarter, tramite la quale gli ideatori del social network Diaspora hanno raccolto oltre 200.000 dollari, partendo da una richiesta di finanziamento iniziale di 10.000 dollari. Il successo del crowdfunding non sta portando solo alla nascita di svariate piattaforme che fanno da intermediari tra chi propone progetti e chi li finanzia, ma anche all’apertura di nuovi blog e siti che contribuiscono a diffondere questa nuova tipologia di finanziamento.
Il crowdfunding deve essere realizzato tramite apposite piattaforme on line che possono essere di due tipi:
a) piattaforme web ordinarie;
b) piattaforme web gestite da banche e società di investimento.
Mentre le prime sono soggette ad un obbligo di registrazione nell’apposito Registro tenuto dalla CONSOB, oltre al rispetto di una serie di requisiti di onorabilità e professionalità, le seconde vengono semplicemente annotate in una sezione speciale del registro, in quanto già autorizzate a svolgere in via ordinaria attività di sollecitazione di pubblico risparmio.
Nel corso del 2012 il crowdfunding ha totalizzato 2,7 miliardi di dollari, concentrati al 95% tra Europa e Nord America; per il 2013 la proiezione è di 5,1 miliardi di dollari. Il fenomeno è quindi in forte crescita.
Com’è disciplinato il fenomeno in Italia?
Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed il fenomeno è fatto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti quali l’appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento ed altri.
E’ interessante scoprire che l’Italia è invece il primo paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa, seppur mirata al solo equity crowdfunding. Sappiamo tutti che il tessuto produttivo italiano è fondato sulle PMI, piccole e medie imprese, e tutti conosciamo anche le difficoltà che incontrano queste imprese ad ottenere finanziamenti dalle banche. Ancora maggiori sono le difficoltà riscontrate dalle imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up.
Ecco che proprio alle start-up innovative sono dedicate alcune delle norme introdotte dal D.L. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”). Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.
Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013 : per consultare il Regolamento puoi scaricarlo da QUI.
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